ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
Facciamo chiarezza sugli obblighi di legge riguardanti l’ etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi per la loro commercializzazione.
La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli è disciplinata sia da regolamenti comunitari (Reg. UE 543/11) che da leggi nazionali (D.lgs 109/92) che prevedono delle indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore al momento della vendita.
I prodotti possono essere posti in vendita allo stato sfuso a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi (es. cartello/etichetta), in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative a:
- paese di origine ed eventualmente zona di produzione;
- denominazione di vendita (non necessaria se il prodotto è visibile);
- categoria e varietà o tipo commerciale. La categoria fa riferimento essenzialmente alla regolarità di forma e colore del frutto, seguendo la seguente classificazione: categoria extra, per i prodotti privi di difetti di qualità superiore; I categoria, per i prodotti di buona qualità; in questo caso sono tollerati i lievi difetti di forma e di colorazione, oltre che le imperfezioni della buccia; II categoria, per i prodotti di qualità mercantile, per i quali sono tollerati i difetti di forma e di colorazione, la rugosità della buccia e le alterazioni esterne;
- prezzo al chilo, in modo tale da non indurre in errore il consumatore.
Etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi in imballaggi preconfezionati
Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ciascun imballaggio deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso, le indicazioni che seguono:
- peso netto, tale obbligo non si applica per i prodotti venduti al pezzo, se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente conteggiato dall’esterno o se tale numero è indicato sull’etichetta;
- identificazione, il nome e l’indirizzo o codice di identificazione, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, dell’imballatore e/o dello speditore;
- natura del prodotto, denominazione di vendita dei prodotti, ad esempio “mele”, se il prodotto non è visibile dall’esterno; denominazione della varietà per i prodotti elencati nell’allegato 1 parte B (per i quali sono previste norme specifiche di commercializzazione), obbligatoria per alcuni prodotti (es. mele, arance, pere, peperoni dolci, uva da tavola ecc.), facoltativa per altri (kiwi, pesche, fragole, pomodori ecc.). Le norme di qualità/commercializzazione relative ad ogni prodotto stabiliscono come debba essere indicata la varietà in relazione alla specie (es. “pere Santa Maria”, “pere Gentile” ecc.). Per alcuni ortaggi è prevista l’indicazione “ottenuto in coltura protetta”;
- origine del prodotto, deve essere indicato il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;
- caratteristiche commerciali, per tutti i prodotti elencati nell’allegato I parte B deve essere indicata la categoria (extra, I categoria, II categoria), e per alcuni di essi deve essere specificato anche il calibro, espresso dai diametri minimo o massimo (per esempio nel caso di mele, pomodori, peperoni, pere e pesche) o dal peso minimo e massimo dei frutti (per esempio nel caso di mele, kiwi) o da altri parametri: per esempio dal diametro o dal peso del frutto più piccolo oppure dal diametro o dal peso del frutto più grosso (nel caso di pere e mele non soggette alle regole di omogeneità) oppure dal diametro delle circonferenze (nel caso delle pesche). Va indicata la pezzatura (peso minimo a cespo) o numero di cespi per lattughe, indivie ricce e scarole;
- lotto di produzione;
- prezzo al kg;
- additivi, per alcuni prodotti (agrumi) è prevista, ove ne venga fatto uso, l’indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzate in trattamenti post-raccolta;
- marchio ufficiale di controllo (facoltativo);
- indicazioni aggiuntive volontarie, tra le indicazioni facoltative rientrano quelle previste dalle norme comunitarie di qualità: marchio ufficiale di controllo, denominazione della varietà, tenore minimo di zucchero, consistenza massima ecc.
Come devono presentarsi i prodotti ortofrutticoli
Specifichiamo, inoltre, che i prodotti ortofrutticoli freschi devono presentarsi (caratteristiche minime di qualità):
- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente privi di parassiti;
- praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza alimentare, il nostro Studio è disponibile a rispondere alle vostre domande al numero 0521 030 848 o tramite mail all’indirizzo info@gruppogema.it.







