FORMAZIONE ALIMENTARISTA: Nuovi criteri in Emilia Romagna
In data 04 Marzo 2019 è stata emanata una delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (Delibera n. 311 del 04/03/2019), relativa ad aggiornamenti per i criteri e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione del personale alimentarista.
Le modifiche apportate alla vecchia delibera (n. 11 del 24/06/2003) riguardano principalmente la tempistica dei corsi di aggiornamento della formazione alimentarista e la tipologia dei soggetti che erogano tale formazione.
All’interno della Delibera n. 311, i 3 livelli di rischio sono stati mantenuti identici. Sono, invece, variate durata, scadenza e frequenza dell’aggiornamento del corso alimentaristi.
In particolare
- Livello 2 con validità dell’attestato di formazione di 3 anni (es. cuoco, gelataio, pasticcere, addetto alla gastronomia, ecc.)
- Livello 1 con validità dell’attestato di formazione di 5 anni (es. barista, fornai, pizzaioli, addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili, ecc.)
- Livello 0 con esclusione dell’obbligo di formazione (es. camerieri che fanno la sola somministrazione, lavapiatti, addetti alla lavorazione di ortofrutticoli quarta gamma, magazzinieri, addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive, ecc.)
- Lavoratori esentati dal corso perché in possesso di titoli / titolo di studio valido perché attinente alla microbiologia e alimenti.
Il corso deve essere frequentato prima di iniziare l’attività lavorativa e comunque entro e non oltre 30 giorni dall’avvio del rapporto contrattuale.
Dovrà essere effettuato almeno un aggiornamento della formazione per le mansioni che rientrano nei livelli 2 e 1 entro le scadenze riportate sopra e il corso di aggiornamento dovrà avere una durata minima di 3 ore.
I soggetti preposti alla erogazione della formazione INIZIALE sono i seguenti:
- Aziende Sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di Sanità Pubblica
- Enti di formazione professionale
- Associazioni di categoria del settore
- In Azienda direttamente dagli Operatori del settore alimentare (OSA), solo per il proprio personale alimentarista: l’operatore dovrà possedere specifici requisiti per poter tenere il corso di formazione (laurea in medicina, in veterinaria, tecnici delle prevenzione, tecnologi alimentari o soggetti che abbiano esperienza lavorativa e formativa nel settore sicurezza alimentare).
È prevista la possibilità di effettuare corsi basati su tecniche di apprendimento a distanza (FAD, modalità e-learning)
L’AGGIORNAMENTO può essere organizzato:
- Enti di formazione professionale
- Associazioni di categoria del settore
- In Azienda direttamente dagli OSA, solo per il proprio personale alimentarista
- Modalità FAD
Al termine del corso, sia di base che di aggiornamento, dovrà essere rilasciato apposito attestato di formazione.
Nel caso in cui il corso di formazione (sia iniziale che di aggiornamento) venga organizzato in azienda dagli OSA, occorrerà richiedere specifica autorizzazione al Dipartimento di Sanità Pubblica territorialmente competente, tramite PEC, inviando:
- Copia del materiale didattico
- Relazione descrittiva delle modalità di gestione e svolgimento del corso
- Curriculum del personale docente preposto.
I Dipartimenti di Sanità Pubblica competenti per il territorio erogheranno esclusivamente il corso base di formazione applicando una tariffa, ad oggi non ancora definita.
In attesa che venga definito il nuovo tariffario regionale, il corso base continuerà ad essere erogato a titolo gratuito fino a sei mesi dalla pubblicazione della Delibera Regionale n. 311 (entro Settembre 2019).
Allo stesso modo, l’aggiornamento verrà effettuato dall’AUSL a titolo gratuito fino a sei mesi (entro Settembre 2019): dopodiché le modalità del corso di aggiornamento dovranno seguire quanto riportato in precedenza.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di formazione, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.







