DICHIARAZIONE MOCA
Sempre più frequentemente ci vengono sottoposti quesiti relativi alla Dichiarazione di conformità per i Materiali e Oggetti destinati ad entrare in Contatto con Alimenti (Dichiarazione MOCA), sia con riferimento a materiali di imballaggio sia a materiali destinati a costituire altri oggetti (utensili, contenitori, parti di macchine alimentari).
Il presente articolo espone gli aspetti principali dell’argomento.
L’obbligo della dichiarazione MOCA era previsto dal Decreto Ministeriale n° 6 del 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, successivamente oggetto di diverse modifiche anche a seguito della emanazione di specifiche normative europee, il quale riportava che “ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti”.
Il più recente Regolamento 1935/2004/CE (Regolamento Quadro in materia di MOCA) prevede che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti, debbano essere corredati di una dichiarazione scritta attestante la loro conformità alle norme vigenti.
Il D.Lgs. 29/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.02 2017, stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Multe fino ad un massimo di € 80mila possono essere comminate a chi produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali.
Chi è soggetto al rilascio della alla Dichiarazione MOCA?
Sono soggetti al rilascio della Dichiarazione di Conformità:
- I produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA;
- Produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti;
- Produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici);
- Importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.
Chi è tenuto alla redazione della dichiarazione MOCA?
la responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è il cosiddetto “Operatore economico” definito dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire rispetto delle disposizioni del regolamenti stesso nell’impresa posta al suo controllo”.
La Dichiarazione non è comunque unica per i vari soggetti coinvolti nella filiera di produzione di MOCA in quanto esiste una vera e propria “catena” di Dichiarazioni.
A partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte. Anche i semplici commercianti che si inseriscono nella filiera devono ricevere la Dichiarazione e rilasciarla nei confronti del proprio cliente.
Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli Operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera dell’operatore stesso e dal tipo di prodotto che viene ceduto al soggetto a valle della filiera (se ad esempio l’Operatore fosse un commerciante che non aggiunge nulla al processo produttivo del MOCA, questi dovrà semplicemente trasferire le informazioni ricevute dall’ Operatore a monte al proprio cliente (l’operatore a valle).
La Dichiarazione MOCA scade?
Non è prevista una scadenza specifica.
Tuttavia ogni Dichiarazione di Conformità deve comunque essere oggetto di revisione/aggiornamento qualora dovessero esserci modifiche significative nella composizione e nelle caratteristiche delle materie prime impiegate, oppure variazioni significative del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi.
Potrebbe comunque essere opportuno prevedere almeno una revisione annuale, il che attesterebbe una particolare attenzione da parte del soggetto economico.
Sistemi di controllo e assicurazione qualità.
Come ultimo aspetto, ma non meno importante, i produttori di macchine alimentari entrano a far parte della logica di sicurezza alimentare, pertanto devono, in ottemperanza al reg. 2023/06 sviluppare procedure di assicurazione e controllo qualità di prodotti e processi e conservare la necessaria documentazione a supporto.
Rintracciabilità
L’art. 17 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 estende ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti quanto previsto dal Regolamento 178/2002 per la filiera alimentare. In particolare: “ la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione delle responsabilità. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.”
Obblighi per l’Operatore del Settore Alimentare
L’impresa alimentare, di qualsiasi tipo, che utilizza materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nell’ambito della propria attività, ha l’obbligo di accertare la conformità degli stessi alle norme vigenti, l’idoneità al contatto alimentare e verificarne l’idoneità tecnologica per lo scopo a cui è destinato. In pratica dovrà richiedere al produttore o al distributore all’ingrosso la dichiarazione di conformità, conservarla, e soprattutto utilizzare i materiali e gli oggetti nel rispetto delle condizioni d’uso dichiarate dal produttore.
Il nostro Ufficio Commerciale è disponibile per un appuntamento, senza impegno, al fine di valutare assieme la convenienza di un eventuale intervento, Vi ricordiamo che potete contattarci per informazioni in merito al numero 0521/030848 oppure mandando una mail a lucia@gruppogema.it.







