Nuova Normativa Antincendio: cambia la Formazione
Approvata con il D.M. 2 Settembre 2021 ed entrato in vigore il 4 Ottobre 2022
Quali nuovi criteri sono stabiliti?
Una nuova Normativa di riferimento
La nuova normativa antincendio di riferimento per quanto riguarda la gestione del servizio di prevenzione e protezione antincendio è il D.M. 2 settembre 2021 la cui entrata in vigore è avvenuta 4 ottobre 2022.
Questo decreto stabilisce i criteri che il datore di lavoro deve seguire per l’adozione delle misure antincendio sia in esercizio che in emergenza.
Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori: gli addetti al servizio antincendio
I lavoratori devono essere opportunamente informati e formati in materia di antincendio. Questo è un obbligo in capo al datore di lavoro, il quale dovrà preoccuparsi della formazione dei lavoratori, dovrà scegliere gli addetti al servizio antincendio (lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza).
Quali le principali novità in materia di formazione?
Viene, innanzitutto, modificata la precedente denominazione dei corsi antincendio:
- Da rischio basso a livello I;
- Da rischio medio a livello II;
- Da rischio elevato a livello III.
Quali sono le novità sulla formazione degli addetti antincendio?
È stata definita con esattezza la periodicità di aggiornamento della formazione per addetti antincendio, ovvero 5 anni; il periodo di aggiornamento, all’interno della precedente normativa, non veniva precisamente specificato e veniva considerata una validità triennale.
Introdotta la prova pratica anche per livello I (ex rischio basso)
A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
E i corsi svolti con le precedenti modalità?
I corsi di formazione per addetti antincendio già programmati, se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, quindi nei 6 mesi successivi al 4 ottobre 2022, saranno ritenuti validi anche se erogati secondo la precedente modalità.
L’aggiornamento degli addetti antincendio che al 4 ottobre 2022 hanno ricevuto la formazione base o l’aggiornamento da più di 5 anni, è da fare obbligatoriamente entro il 4 ottobre 2023.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
Requisiti per i docenti formatori
Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
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