NUOVA “ORDINANZA COVID” SULL’USO DELLE MASCHERINE
Il Ministro della Salute ha firmato la Nuova Ordinanza
Quali sono le disposizioni in vigore dal 1 Maggio al 31 Dicembre 2023
Il Ministro della Salute ha firmato la Nuova Ordinanza
L’ordinanza del 28 Aprile 2023 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid – 18 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, modifica le regole precedentemente in vigore sull’utilizzo delle mascherine.
L’ordinanza, entrata in vigore il 1 Maggio, sarà valida sino al 31 Dicembre 2023.
Quali sono le nuove disposizioni in vigore
L’ordinanza impone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori ma anche agli utenti ed ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano:
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pazienti fragili;
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anziani;
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soggetti immunodepressi.
Specialmente se ad alta densità di cura ed identificati dalle Direzioni Sanitarie stesse.
L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti nonché ai visitatori di:
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strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza;
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le residenze sanitarie assistenziali;
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gli hospice;
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le strutture riabilitative;
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le strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti.
Quali regole saranno in vigore negli altri reparti?
Per quanto riguarda le norme che devono essere rispettate negli altri reparti e nelle sale di attesa “la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria“.
Non sono previste analoghe misure “per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza”.
Norme per ambulatori medici
Infine, per quanto riguarda gli ambulatori medici “la decisione sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla descrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”.
Soggetti esclusi dall’obbligo
Non hanno, inoltre, l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie le seguenti categorie:
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i bambini di età inferiore ai sei anni;
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le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
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le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter far uso del dispositivo.
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