NEWS COVID
Il 28 Aprile 2022 il Ministero della Salute ha emanato una nuova Ordinanza
Cosa cambierà a partire dal Primo Maggio?
La Nuova Ordinanza
Il 30 Aprile rappresenterà una vera e propria deadline per alcune limitazioni previste per il contrasto al Covid.
L’Italia si era già avviata verso il superamento della crisi sanitaria emanato il 25 Aprile 2022.
Alla luce dell’Ordinanza, emanata il 28 Aprile 2022 dal Ministero della Salute, vediamo quali sono le principali novità che entreranno in vigore dal 1° Maggio.
L’obbligo di indossare mascherine FFP2
L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 permane nei seguenti contesti:
Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale;
- Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni;
- Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- Mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
L’obbligo di mascherina FFP2 non decadrà anche nei seguenti casi:
- Per partecipare a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Dovranno continuare ad utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche:
- Lavoratori;
- Utenti;
- Visitatori;
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali ivi incluse:le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Nei luoghi ove non vigerà più l’obbligo di mascherina e dove sarà consentito “smarcherarsi” risulta raccomandata l’adozione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie specialmente nei luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.
Il Green Pass
Attualmente il Governo non ha ancora emanato una direttiva per quanto riguarda il Green Pass, tuttavia, il Decreto dello scorso Marzo (D.L. n. 24/2022) ha fissato, a decorrere dal 1° Maggio, l’eliminazione del Green Pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Dalla stessa data e in virtù del D.L. n.24/2022 l’obbligo di Green Pass decade anche per l’accesso:
- Bar, ristoranti (anche al chiuso), mense e catering continuativo;
- Spettacoli al chiuso, eventi sportivi e per esercitare pratiche sportive al chiuso;
- Centri benessere;
- Spogliatoi;
- Convegni, congressi e concorsi pubblici;
- Corsi di Formazione;
- Centri culturali, ricreativi e sociali al chiuso;
- Sale da gioco, sale da scommesse, sale bingo e casinò;
- Colloqui visivi in presenza di detenuti;
- Feste al chiuso e discoteche;
- Mezzi di trasporto.
Non appena il Governo emanerà una nuova direttiva vi informeremo in merito.
Vaccinazione e Green Pass: dove saranno ancora obbligatori?
Dal 15 Giugno 2022 decadrà l’obbligo vaccinale a carico dei seguenti lavoratori:
- Appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate;
- Al personale della Scuola e dell’Università;
- Ai lavoratori over 50.
Per quanto riguarda, invece, gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale, permane l’obbligo vaccinale sino alla fine dei quest’anno quindi sino alla data del 31 Dicembre 2022, pena la sospensione dal lavoro.
Sempre sino al 31 Dicembre 2022 resterà l’obbligo di Green Pass per tutti i visitatori delle RSA, hospice e reparti di degenza negli ospedali come stabilito dall’art.8 del D.L. n. 24/2022, n.24.
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