Regolamento EUDR: aggiornato l’Allegato I
Ridefiniti i beni soggetti agli obblighi di controllo sulla deforestazione
Cosa cambia per le imprese? Quali sono i termini di applicazione?
L’aggiornamento del Regolamento 2023/1115: EUDR – Regolamento europeo contro la deforestazione
Il quadro normativo dell’EUDR – Regolamento europeo contro la deforestazione si aggiorna.
Con il Regolamento delegato (UE) 2026/2102, pubblicato il 17 settembre 2026, è stato modificato l’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115, ridefinendo il perimetro dei prodotti soggetti agli obblighi EUDR.
Le 7 materie prime oggetto dell’EUDR
Le commodity di riferimento continuano a essere:
Soia
Caffè
Cacao
Palma da olio
Bovini
Legno
Gomma
La novità riguarda invece l’elenco dei prodotti derivati che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento.
Le principali novità introdotte all’Allegato I dell’EUDR
Tra le principali novità rientrano l’inclusione di nuovi prodotti, come il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate.
Allo stesso tempo, vengono esclusi dal perimetro di applicazione alcuni prodotti, tra cui determinate tipologie di pelli e cuoio bovino, la soia destinata alla semina e specifiche categorie di prodotti in gomma.
Il nuovo Allegato I chiarisce inoltre il trattamento di alcune fattispecie particolari, come imballaggi, campioni, rifiuti e prodotti usati.
Cosa comporta per le aziende l’aggiornamento del Regolamento?
Gli obblighi del regolamento non riguardano soltanto chi produce imballaggi. Interessano chiunque immetta sul mercato un prodotto imballato, compresi i negozi di vendita al dettaglio e le attività di somministrazione, come ristoranti e bar, che effettuano il servizio di asporto.
1. MAPPARE I PRODOTTI INTERESSATI
Individuare materie prime, semilavorati e prodotti finiti potenzialmente riconducibili alle sette commodity EUDR.
2. VERIFICARE I CODICI NC
Per ciascun prodotto occorre associare il relativo codice della Nomenclatura Combinata (NC) e verificarne la corrispondenza con l’Allegato I aggiornato.
3. INDIVIDUARE IL RUOLO DELL’IMPRESA
È necessario verificare quale ruolo ricopre l’azienda all’interno della filiera – ad esempio operatore, operatore a valle o commerciante – poiché gli obblighi possono variare in funzione della posizione occupata.
4. VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE DEI FORNITORI
È importante organizzare e mantenere adeguatamente le informazioni relative a:
-
Fornitore e prodotto;
-
Origine e Paese di produzione;
-
Geolocalizzazione, quando richiesta;
-
Documentazione di tracciabilità;
-
Dichiarazioni di dovuta diligenza;
-
Eventuali riferimenti alla dichiarazione EUDR.
5. AGGIORNARE LE PROCEDURE INTERNE AZIENDALI
Le modifiche all’Allegato I dovrebbero essere recepite nei processi di:
qualifica e gestione dei fornitori → acquisti → tracciabilità → controllo documentale.
L’obiettivo è integrare la verifica EUDR nei normali processi aziendali, evitando che la conformità venga gestita esclusivamente come un adempimento documentale.
Attenzione particolari alle aziende del settore alimentare!
Per le aziende del comparto alimentare è consigliabile effettuare una verifica puntuale almeno sulle forniture relative a:
Caffè
Cacao
Soia
Olio di palma e derivati
Prodotti bovini
Legno e cellulosa, quando presenti nei prodotti o nei materiali interessati.
La verifica dovrebbe partire dai singoli prodotti e dai relativi codici NC, e non limitarsi alla semplice presenza di una materia prima EUDR nella composizione o nella filiera.
Non basta sapere se una materia prima è EUDR
La questione centrale per le imprese è determinare quali specifici prodotti acquistati, importati o commercializzati rientrano effettivamente nell’Allegato I, quali obblighi si applicano e da quale data.
Questo rende particolarmente importante aggiornare per tempo la mappatura dei prodotti e la documentazione dei fornitori.
EUDR: le tempistiche da rispettare
- 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
- 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese, ferme restando le specifiche disposizioni previste per le micro e piccole imprese già soggette all’EUTR.
- Per i nuovi prodotti introdotti nel perimetro dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102, gli obblighi decorreranno invece dal:
- 30 dicembre 2027

La nostra consulenza
L’aggiornamento normativo rappresenta un buon momento per effettuare una verifica interna della propria filiera EUDR.
Un’analisi preventiva consente di individuare per tempo eventuali criticità e di arrivare alle scadenze con processi e documentazione già adeguati al nuovo perimetro normativo.
Il nostro Ufficio Commerciale è a Vostra disposizione per qualsiasi informazione in merito:
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