Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e violazioni della Sicurezza sul Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 4 del 9/12/2021 che fornisce chiarimenti sulle novità del Decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di Sicurezza sul lavoro
Vediamo nel dettaglio tali chiarimenti
A seguito delle novità introdotte dal decreto fisco-lavoro D.L. n. 146/2021, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro.
Per fornire importanti chiarimenti su quando può essere adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ha emanato la Circolare n. 4 del 9/12/2021.
Dopo le novità del decreto Fiscale, il provvedimento di sospensione va adottato e produce effetti diversi:
- Sospensione dell’attività interessata dalle violazioni (elencate di seguito);
- Sospensione limitata dei lavoratori dall’attività interessati dalle violazioni: mancata formazione ed addestramento, mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
Il nuovo testo prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale deve essere adottato in tutti i casi in cui sia accertata, all’interno dell’unità produttiva ispezionata, una delle circostanze che di seguito andremo brevemente a descrivere.
MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
In questo caso il provvedimento di sospensione immediata deve essere adottata esclusivamente quando sia constatata la mancata redazione del DVR.
Nel caso in cui, invece, in sede di accesso sia dichiarato che il DVR è custodito in un luogo diverso, fermo restando la contestazione dell’illecito (il DVR, in base all’art. 29 del Dlgs.81/08 deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce) il provvedimento di stop potrà essere adottato con decorrenza dalle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo.
Questo termine rappresenterà anche la scadenza entro il quale il Datore di Lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione della documentazione.
In quest’ultimo caso solo se il DVR riporterà “data certa” antecedente al provvedimento di sospensione l’ispettore potrà procedere con il suo annullamento.
Come si certifica la data?
E’ attestata mediante la sottoscrizione del Documento da parte del Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS oppure mediante invio a se stessi del documento mezzo PEC con la conservazione della ricevuta di consegna.
MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA
Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui venga riscontrata l’omessa redazione del Piano di Emergenza.
Quando è obbligatorio redigere questo documento?
In tutte le aziende in cui sono occupati più di 10 dipendenti e in quelle ove vengono svolte mansioni soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.
La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione sarà inoltre oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Come sospendere il provvedimento?
Esibendo il Piano.

MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
Questa violazione si verifica quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di Formazione che all’Addestramento.
Tali circostanze ricorrono, in particolare, nelle seguenti ipotesi:
- Utilizzo di attrezzatura da lavoro (Art. 73 del D.lgs. 81/08 nei casi disciplinati dall’Accordo Stato Regioni del 2012);
- Utilizzo di DPI appartenenti alla III° Categoria e Dispositivi di Protezione dell’Udito (Art. 77 del D.lgs. 81/08);
- Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (Art. 116 del D.lgs. 81/08);
- Lavoratori e Preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (Art. 136 del D.lgs. 81/08);
- Formazione ed Addestramento circa la movimentazione manuale dei carichi (Art. 169 del D.lgs. 81/08).
Per la revoca è necessario attestare il completamento del processo di formazione ed addestramento.
In relazione al provvedimento di sospensione qualora sia riscontrata la violazione di cui al punto 3 la revoca del medesimo potrà avvenire a seguito della dimostrazione della prenotazione, fermo restando la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme dovute, atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa sino a quando non sia attestato il completamento dello stesso.
MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE
Nel caso in cui il Datore di Lavoro non abbia costituito il Servizio e non abbia altresì nominato l’RSPP o assunto lo svolgimento diretto diretto dei relativo compiti dandone preventiva informazione all’RLS.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione risultata carente in fase di ispezione inerente la costituzione del suddetto Servizio ed alla nomina dell’RSPP ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del Datore di Lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti dell’RSPP.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.
MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati).
MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO
Se le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL TERRENO
La sospensione sarà adottata qualora le armature di sostegno siano del tutto mancanti o talmente insufficienti da risultare sostanzialmente assenti.
LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE-PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI
Qualora ci sia la presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti dettagliati e previsti dalla Tabella n. 1 dell’Allegato IX ed in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti alla loro attività.
PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE-PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI
Il provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
MANCANZA DI PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)
Nel caso in cui si palesi l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.
OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE/MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA, DI SEGNALAZIONE O CONTROLLO DELLE MACCHINE
Si potrà adottare il provvedimento di sospensione qualora si accerti la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta).
IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI
L’INL, infine, precisa che nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%.
L’ulteriore causa di sospensione di cui al punto 3 dell’Allegato 1 (mancata formazione ed addestramento) potrà essere adottata solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento.
In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TUSL e della visita medica, ove obbligatoria.
Consulta il testo integrale della Circolare n. 4 per ulteriori approfondimenti.
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