IL NUOVO DECETO DISPONE L’OBBLIGO DI ESIBIRE IL SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI CHE HANNO COMPIUTO 50 ANNI
L’obbligo riguarda sia i dipendenti pubblici che privati e sarà in vigore dal 15 Febbraio 2022
I Datori di Lavoro saranno tenuti alla verifica delle Certificazioni Verdi
A partire dal 15 Febbraio tutti i lavoratori, pubblici e privati, che hanno almeno 50 anni per entrare sul proprio luogo di lavoro saranno tenuti ad esibire il Super Green Pass.
L’obbligo si applicherà a tutti i cittadini italiani e anche di altri Stati membri dell’Unione Europea residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini stranieri extra Unione Europea.
Come si ottiene il Super Green Pass?
Il Super Green Pass si ottiene mediante vaccinazione o a seguito di guarigione dal Covid.
In caso di non possesso del Super Green Pass?
I lavoratori che comunicano di non essere in possesso del Super Green Pass o che ne risultino sprovvisti in fase di controllo saranno da considerarsi assenti ingiustificati.
Non sono previste sanzioni disciplinari ed è preservato il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro sino alla presentazione della Certificazione e comunque non oltre il 15 Giugno 2022.
Sostituzione del Lavoratore senza Certificazione
Tutte le imprese, senza limiti sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di Certificazione Verde.
La sostituzione rimane di 10 giorni rinnovabili sino alla data del 31 Marzo 2022.
Quando è possibile essere esenti dal presentare il Super Green Pass?
L’obbligo di presentare il Super Green Pass non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche.
Tali condizioni devono essere documentate ed attestate dal medico di Medicina Generale dell’assistito o dal Medico Vaccinatore.
Quali sono le sanzioni previste in caso di accesso al luogo di lavoro senza Green Pass?
L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione è vietato e chi non rispetta tale divieto subirà una sanzione amministrativa tra i 600 e 1500 €.
L’obbligo di verifica riguarderà tutti i Datori di Lavoro sia pubblici che privati.
Per i non vaccinati over 50 la multa prevista è di 100 € se alla data del 1 Febbraio 2022 non hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi).
La multa scatterà anche nel caso in cui la dose di richiamo non sia stata effettuata entro il termina di scadenza del Green Pass.
Estensione dell’obbligo vaccinale
Dal 1 Febbraio 2022 a prescindere dall’età l’obbligo vaccinale si applicherà anche al personale delle università, delle istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Estensione dell’impiego delle Certificazioni Verdi Covid-19
A partire dal 20 Gennaio 2022 e sino al 31 Marzo 2022 si estenderà l’obbligo di Green Pass Base a coloro che accedono a servizi alla persona:
- Centri Estetici;
- Parrucchieri;
- Barbieri.
Dal 1 Febbraio 2022 tale obbligo sarà istituito anche per l’accesso a:
- Pubblici Uffici;
- Servizi Postali;
- Servizi Bancari e Finanziari;
- Attività Commerciali fatte salve le eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie.
Allo stato attuale negozi alimentari e supermercati sono esclusi dall’obbligo in quanto classificati come servizi essenziali.
Come devono essere gestiti i casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo?
- Servizi Educativi per l’infanzia e Scuole dell’infanzia: in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe si applicherà la sospensione della sezione o del gruppo in questione. La sospensione delle relative attività si applicherà per una durata di dieci giorni;
- Scuole Primarie: in presenza di un caso di positività nella classe si dovrà attivare la Sorveglianza mediante l’effettuazione di test antigenico o molecolare. Nell’eventualità che i casi di positività siano almeno due si attiverà, invece, la didattica a distanza per una durata di dieci giorni;
- Scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale:
- In presenza di un caso di positività nella classe: auto sorveglianza con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 e didattica in presenza;
- Con due casi di positività nella classe: è prevista l’auto-sorveglianza con utilizzo di mascherine FFP2 e didattica in presenza per i vaccinati con due o tre dosi o le persone guarite da meno di 120 giorni. Per gli altri soggetti (non vaccinati o non guariti) si applica la didattica difitale intregrata per la durata di dieci giorni;
- Nel caso in cui si verifichino almeno tre casi di positività nella classe si applicherà la didattica a distanza sempre per una durata di dieci giorni.
Puoi approfondire l’argomento visionando il Decreto del Governo.
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