26 settembre 2026: cambiano le regole per il green claims
Stop al greenwashing: i claim ambientali devono essere specifici, veritieri e dimostrabili
Green claims: cosa cambia per le imprese?
Green claims: il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026 n.30
Dal 27 settembre 2026 sono pienamente applicabili in Italia le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30.
Il decreto recepisce la Direttiva UE 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition.
La normativa interviene sul Codice del Consumo e introduce nuove regole per contrastare il greenwashing.
Riguarda, quindi, l’utilizzo di comunicazioni ambientali generiche, fuorvianti o non adeguatamente supportate da elementi verificabili.
Chi deve rispettare la normativa sul green claims?
La novità riguarda tutte le imprese che comunicano ai consumatori caratteristiche ambientali dei propri prodotti o servizi.
L’attenzione, quindi, non deve essere rivolta soltanto alle etichette: possono essere coinvolti anche:
- Packaging
- Siti web ed e-commerce
- Cataloghi e brochure
- Pubblicità
- Social network
- Newsletter
- Altri materiali commerciali
Cosa cambia concretamente?
Non è più sufficiente affermare che un prodotto o un servizio è “green”, “sostenibile” o “rispettoso dell’ambiente”.
Le dichiarazioni ambientali devono essere coerenti con le caratteristiche effettive del prodotto o dell’attività e, soprattutto, devono poter essere supportate da evidenze adeguate.
In altre parole:
Non basta dire di essere sostenibili: bisogna poter dimostrare ciò che si comunica.
Quali claim ambientali richiedono maggiore attenzione?
Tra le espressioni che meritano particolare attenzione rientrano, ad esempio:
-
“Eco-friendly”
-
“Ecologico”
-
“Green”
-
“Rispettoso dell’ambiente”
-
“Sostenibile”
-
“Naturale”
-
“100% sostenibile”
-
“Carbon neutral”
-
“A impatto zero”
ATTENZIONE NON TUTTI I CLAIM SONO VIETATI IN OGNI CIRCOSTANZA
Questo non significa che tali espressioni siano automaticamente vietate in ogni circostanza.
Il problema nasce quando vengono utilizzate senza un adeguato supporto ma anche quando possono indurre il consumatore a percepire un beneficio ambientale più ampio rispetto a quello che l’impresa è effettivamente in grado di dimostrare.
Attenzioni ai claim ambientali generici
La nuova disciplina presta particolare attenzione alle asserzioni ambientali generiche non supportate da prestazioni ambientali riconosciute.
Riguarda anche le etichette di sostenibilità prive di adeguati sistemi di certificazione.
Inoltre, interessa le dichiarazioni di neutralità climatica basate sulla compensazione delle emissioni

Dal claim ambientale generico a un claim ambientale dimostrabile
Un claim ambientale efficace e conforme dovrebbe essere specifico, comprensibile e supportato da evidenze.
CLAIM GENERICO
“Packaging ecologico e rispettoso dell’ambiente.”
Una formulazione di questo tipo non chiarisce:
- Quale caratteristica renda il packaging “ecologico”;
- Rispetto a quale parametro venga effettuata la valutazione;
- Quale sia l’effettivo beneficio ambientale;
- Quali dati consentano di dimostrare l’affermazione.
COMUNICAZIONE PIU’ PRECISA
“Packaging realizzato con il 30% di plastica riciclata post-consumo.”
In questo caso viene indicata una caratteristica concreta e misurabile, che dovrà naturalmente essere supportata dalla relativa documentazione.
Lo stesso principio vale per i claim quantitativi.
Ad esempio:
“Riduzione del 20% delle emissioni di CO₂ rispetto al 2022.”
Anche questa dichiarazione deve essere adeguatamente documentata.
Occorre sapere come è stata calcolata la riduzione.
Bisogna inoltre definire il perimetro di riferimento, la metodologia utilizzata e i dati impiegati.
Presta particolare attenzione alla “carbon neutrality”
Un altro aspetto delicato riguarda le dichiarazioni di neutralità climatica.
La nuova disciplina interviene sulle comunicazioni che presentano un prodotto come climaticamente neutro, a impatto ridotto o positivo.
Questo vale quando il risultato deriva esclusivamente dalla compensazione delle emissioni.
Pertanto, compensare le emissioni non è sufficiente per poter dichiarare automaticamente la “neutralità climatica” di un prodotto.
È fondamentale distinguere tra riduzione effettiva delle emissioni e compensazione.
Le due attività non devono essere presentate come equivalenti. In caso contrario, il consumatore potrebbe ricevere un messaggio ambientale fuorviante.
Le novità introdotte non riguardano solo gli imballaggi
Quando si parla di Greenc claims, l’attenzione non deve essere rivolta esclusivamente al packaging.
Un’adeguata verifica dovrebbe comprendere tutti i canali attraverso i quali l’impresa comunica ai consumatori le caratteristiche ambientali dei propri prodotti o servizi, tra cui:
- Etichette e confezioni
- Packaging
- Sito internet ed e-commerce
- Schede prodotto
- Cataloghi e brochure
- Materiale commerciale
- Pubblicità
- Social network
- Newsletter
- Cartellonistica e materiale presso il punto vendita
- Presentazioni commerciali rivolte al consumatore
La disciplina può quindi interessare anche imprese che non hanno mai considerato le proprie comunicazioni come vere e proprie “comunicazioni ambientali”.
Cosa devono fare le aziende per rispettare le nuove regole sul green claims
Un approccio prudenziale può partire da un vero e proprio Audit dei Green Claims.
1. INVENTARIO DEL CLAIM
Individuare tutte le dichiarazioni ambientali attualmente utilizzate dall’impresa.
Non solo quelle presenti sulle etichette, ma anche quelle presenti sul sito, sui social, nei cataloghi e negli altri materiali commerciali.
2. VERIFICA DELLE EVIDENZE
Per ogni claim occorre chiedersi:
- “Se qualcuno contestasse questa affermazione, quali documenti abbiamo per dimostrarla?”
- Le evidenze possono comprendere, a seconda del caso:
- certificazioni;
- rapporti di prova;
- dati tecnici;
- documentazione dei fornitori;
- analisi del ciclo di vita;
- calcoli delle emissioni;
- metodologie di calcolo;
- registrazioni e tracciabilità dei dati;
- documentazione relativa ai materiali utilizzati.
3. VALUTAZIONE DELLA FORMULAZIONE
Anche quando esiste un dato reale, è necessario verificare che il claim non comunichi qualcosa di più ampio rispetto a ciò che il dato dimostra.
Ad esempio, una caratteristica ambientale riferita a una componente del prodotto non dovrebbe essere automaticamente presentata come una caratteristica dell’intero prodotto.
4.RIMOZIONE O MODIFICA DEL CLAIM A RISCHIO
Se un’affermazione non è adeguatamente dimostrabile, le possibili strade sono: eliminarla, modificarla oppure renderla più specifica e documentabile.
5. CREAZIONE DI UN FASCICOLO PROBATORIO
Per i claim più importanti è opportuno mantenere organizzata la documentazione che ne dimostra la fondatezza.
Questo consente all’impresa di poter ricostruire rapidamente origine del dato, metodologia utilizzata, periodo di riferimento, perimetro della valutazione e documentazione di supporto.
Dal green marketing al green claims compliance
La nuova normativa non significa che le aziende debbano smettere di comunicare i propri risultati ambientali. Al contrario.
Significa che la sostenibilità deve essere comunicata in modo più trasparente, preciso e documentato.
Il vero passaggio culturale è quindi da:
“Siamo green” → a “Ecco cosa abbiamo fatto, come lo abbiamo misurato e quali evidenze lo dimostrano”.
La nostra consulenza
Per le imprese il momento giusto per effettuare un audit dei Green Claims è quindi adesso.
Verificare oggi: etichette, packaging, sito web e comunicazioni commerciali.
La verifica consente di individuare e correggere eventuali criticità riducendo il rischio di possibili contestazioni e trasformando la compliance in un elemento di credibilità verso il consumatore.
Il nostro Ufficio Commerciale è a Vostra disposizione per qualsiasi informazione in merito:
329/8762088 lucia@gruppogema.it









